Legge 08.03.1989, n. 101
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane. (G.U. 23.03.1989, n. 69 - S.O.)
1. Nulla è innovato quanto al regime giuridico e previdenziale dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Unione e delle Comunità in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I ministri di culto di cui all'articolo 3 possono essere iscritti al Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.
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