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Legge 08.03.1989, n. 101

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane. (G.U. 23.03.1989, n. 69 - S.O.)

Art. 33 -

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di ulteriori intese e con la conseguente presentazione al Parlamento di appositi disegni di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della confessione ebraica con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità dell'articolo 8 della Costituzione le intese del caso tra il Governo e l'Unione.

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