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Legge 08.03.1989, n. 101

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane. (G.U. 23.03.1989, n. 69 - S.O.)

Art. 5 -

1. Alle seguenti festività religiose ebraiche si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico di cui all'articolo 4:

a) Capodanno (Rosh Hashanà), primo e secondo giorno;

b) Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);

c) Festa delle Capanne (Succoth), primo, secondo, settimo e ottavo giorno;

d) Festa della Legge (Simhat Torà);

e) Pasqua (Pesach), vigilia, primo e secondo giorno, settimo e ottavo giorno;

f) Pentecoste (Shavuoth), primo e secondo giorno;

g) Digiuno del 9 di Av.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno il calendario di dette festività cadenti nell'anno solare successivo è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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