Legge 08.03.1989, n. 101
1. Alle seguenti festività religiose ebraiche si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico di cui all'articolo 4:
a) Capodanno (Rosh Hashanà), primo e secondo giorno;
b) Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);
c) Festa delle Capanne (Succoth), primo, secondo, settimo e ottavo giorno;
d) Festa della Legge (Simhat Torà);
e) Pasqua (Pesach), vigilia, primo e secondo giorno, settimo e ottavo giorno;
f) Pentecoste (Shavuoth), primo e secondo giorno;
g) Digiuno del 9 di Av.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno il calendario di dette festività cadenti nell'anno solare successivo è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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