Legge 09.03.1989, n. 86
1. Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 1, dipende da inattività di un ente pubblico diverso dallo Stato, da una regione o da una provincia autonoma, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri competenti per materia ed acquisite le osservazioni dall'ente interessato, emana le direttive necessarie, assegnando all'ente medesimo un termine per provvedere.
2. Perdurando l'inattività oltre il termine predetto, il Presidente del Consiglio dei Ministri conferisce ad un commissario i poteri per provvedere in sostituzione degli organi dell'ente.
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