Legge 09.03.1989, n. 86
1. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie promuove, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e gli altri Ministri competenti, le iniziative volte alla coesione socio-economica europea, anche mediante azioni concertate con la Comunità economica europea e gli altri Stati membri.
2. Il Dipartimento costituito dall'articolo 1 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nell'ambito delle sue funzioni di coordinamento delle politiche comunitarie relativamente al mercato interno, assicura, con i mezzi più opportuni, la più ampia diffusione delle notizie relative ai provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario che conferiscono diritti ai cittadini della Comunità, o ne agevolano l'esercizio, in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi.
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