Legge 09.03.1989, n. 86
1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato, di norma, dalla legge comunitaria annuale, mediante:
a) disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1, comma 1;
b) disposizioni occorrenti per dare attuazione, o assicurare l'applicazione, agli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa;
c) autorizzazione al Governo ad attuare in via regolamentare le direttive o le raccomandazioni (CECA) a norma dell'articolo 4.
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