Legge 09.03.1989, n. 86
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'articolo 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.
2. Le disposizioni del comma 1 e dell'articolo 4 sono applicabili, ove occorra, anche per l'attuazione degli altri provvedimenti comunitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
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