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Legge 09.03.1989, n. 86

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. (G.U. 10.06.1989, n. 58)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 8 - Integrazione della relazione di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871. 4

[1. La relazione presentata dal Governo al Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, numero 871, è integrata con un'apposita parte sull'attività del Consiglio europeo, del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee inerente alla realizzazione del mercato interno e della coesione economica e sociale con specifico riguardo alle posizioni in essi espresse dall'Italia e dagli altri Paesi appartenenti alle Comunità europee con particolare riferimento ai flussi finanziari della Comunità verso l'Italia ed alla loro utilizzazione nonché, per ciò che concerne l'Italia, alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee.

2. Analoga relazione sarà presentata allo stesso tempo dal Governo al Parlamento circa l'attività del Consiglio d'Europa e dell'Unione dell'Europa occidentale in quanto, sentito il Ministro degli affari esteri, tenda all'unificazione dell'Europa]

4

Articolo abrogato dall'art. 13, L. 5 febbraio 1999, n. 25.

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