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Decreto legge 06.11.1989, n. 357

Norme in materia di reclutamento del personale della scuola. (G.U. 07.11.1989, n. 260)

Art. 1 -

1. I ruoli nazionali del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformati in ruoli provinciali.

2. L'inquadramento è disposto secondo i criteri di anzianità di cui all'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel ruolo della provincia in cui il personale interessato ha la sede di titolarità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per l'amministrazione dei ruoli di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione delle relative dotazioni organiche, si applicano le disposizioni vigenti per gli attuali ruoli provinciali del personale docente.

4. Restano ferme le competenze attualmente esercitate dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nei riguardi del personale docente di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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