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Decreto legge 06.11.1989, n. 357

Norme in materia di reclutamento del personale della scuola. (G.U. 07.11.1989, n. 260)

Art. 10 -

1. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata dall'articolo 19, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.

2. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie.

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti e le nuove nomine del personale direttivo, del personale educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

4. Il personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego, non può revocarle dopo il 31 marzo successivo.

5. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, avranno effetto dal 1° settembre dell'anno che segue il suddetto anno scolastico.

6. Il servizio utile da prendere in considerazione, insieme con il servizio effettivo, ai sensi dell'articolo 40, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini della permanenza in servizio prevista dall'articolo 15, secondo e terzo comma, L. 30 luglio 1973, n. 477, deve intendersi comprensivo di tutti i servizi e periodi riscattati, computati e ricongiunti per il trattamento di quiescenza con provvedimento formale.

7. Le richieste di permanenza in servizio di cui all'articolo 15, secondo e terzo comma, L. 30 luglio 1973, n. 477, a partire d

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