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Decreto legge 06.11.1989, n. 357

Norme in materia di reclutamento del personale della scuola. (G.U. 07.11.1989, n. 260)

Art. 13 -

1. Nei riguardi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, degli assistenti, degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio la competenza a provvedere: a) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo essi siano richiesti; b) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura, di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417; c) alle ricostruzioni della carriera ed agli inquadramenti retributivi, anche in conseguenza degli accordi contrattuali, nonché ai riscatti, computi e ricongiunzioni ed al trattamento di quiescenza.

2. È attribuita al Ministro della pubblica istruzione la competenza a provvedere: a) alla nomina e conferma in ruolo; b) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative ai direttori ed ai direttori amministrativi delle istituzioni di cui al comma 1, per qualsiasi motivo detti provvedimenti siano richiesti; c) alla concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative; d) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.

3. Le funzioni di controllo sui provvedimenti di competenza dei direttori sono svolte dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, competenti per territorio.

4. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad esso assimilato previsto dal presente articolo, da effettuare ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, non si app

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