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Decreto legge 06.11.1989, n. 357

Norme in materia di reclutamento del personale della scuola. (G.U. 07.11.1989, n. 260)

Art. 14 -

1. Il disposto del nono comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si interpreta nel senso che per l'insegnamento nei corsi per adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo, purché nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente di ruolo soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive.

2. Il numero massimo dei corsi che potranno essere istituiti in ciascuna provincia rimane regolato dalle disposizioni di cui all'articolo 12 della citata legge n. 270 del 1982.

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