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Decreto legge 06.11.1989, n. 357

Norme in materia di reclutamento del personale della scuola. (G.U. 07.11.1989, n. 260)

Art. 15 -

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche al reclutamento del personale insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole delle località ladine della provincia di Bolzano, e delle scuole con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia, con gli adattamenti di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso vi siano posti disponibili e le relative graduatorie si siano esaurite, i concorsi sono indetti immediatamente.

3. Le nomine dei vincitori sono disposte dallo stesso organo competente ad indire il concorso, salvo che per quelle del personale insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento slovena, che rimangono di competenza dei provveditori agli studi.

4. Gli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle commissioni giudicatrici sono compilati, ogni quadriennio, dal consiglio scolastico provinciale e, per le scuole con lingua d'insegnamento slovena, dalla commissione di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1973, n. 932. Non si applica il disposto di cui all'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

5. Al reclutamento del personale insegnante di cui al comma 1 continuano ad applicarsi i rispettivi articoli 45, 46, 47, 48 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nelle scuole di cui al presente articolo si provvede anche con personale supplente nel limite del 15 per cento delle dotazioni aggiuntive, qualora i relativi posti non siano coperti.

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