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Decreto legge 06.11.1989, n. 357

Norme in materia di reclutamento del personale della scuola. (G.U. 07.11.1989, n. 260)

Art. 17 -

1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la carriera immediatamente inferiore, indetti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

2. Il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche statali per almeno tre anni scolastici dal personale ausiliario con le mansioni di conducente di autoveicoli e di aiutante-cuoco, è considerato sostitutivo del titolo di studio e dell'attestato di qualifica richiesto ai fini della partecipazione ai concorsi riservati per l'accesso, rispettivamente, alla qualifica di collaboratore tecnico per il laboratorio di conduzione e manutenzione di autoveicoli e di cuoco. In prima applicazione, sui posti da destinare ai concorsi, l'80 per cento è riservato al personale di cui al presente comma.

3. Le deroghe apportate ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, ai titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, sono valide anche ai fini dei requisiti richiesti per i passaggi di ruolo da un profilo ad un'altro della medesima qualifica funzionale.

4. Il personale ATA che ha conseguito una idoneità nei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, è incluso nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze del personale ATA, ancorché non in possesso dei titoli di studio specifici previsti dall'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale n. 306 del 31 ottobre 1988.

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