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Decreto legge 06.11.1989, n. 357

Norme in materia di reclutamento del personale della scuola. (G.U. 07.11.1989, n. 260)

Art. 19 -

1. Ai fini della copertura dei posti di sostegno nella scuola dell'obbligo, dopo le operazioni di utilizzazione del personale docente di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione, dovrà procedersi all'accantonamento di un numero di posti pari a quello necessario per le nomine del personale docente non di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione.

2. Effettuato l'accantonamento dei posti di cui al comma 1, nell'ambito del numero dei posti residui saranno utilizzati i docenti di ruolo privi del prescritto titolo di specializzazione.

3. Dopo le operazioni di cui al comma 2 si procederà all'effettuazione delle nomine del personale docente non di ruolo per il quale è stato disposto l'accantonamento di posti di cui al comma 1.

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