IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 06.11.1989, n. 357

Norme in materia di reclutamento del personale della scuola. (G.U. 07.11.1989, n. 260)

Art. 20 -

1. Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli. Ai concorsi relativi al contingente per la scuola materna è ammesso anche il personale direttivo della scuola elementare. Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto a riesaminare le posizioni di coloro i quali abbiano superato le prove concorsuali in concorsi già espletati dopo la data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1982, n. 349, o in fase di espletamento e si trovino nella predetta situazione, adottando provvedimenti di nomina nei limiti dei posti disponibili e vacanti, con decorrenza economica dall'effettiva assunzione in servizio.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.