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Decreto legge 06.11.1989, n. 357

Norme in materia di reclutamento del personale della scuola. (G.U. 07.11.1989, n. 260)

Art. 22 -

1. Allo scopo di assicurare il graduale ridimensionamento delle unità scolastiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce criteri, tempi e modalità per la definizione e l'articolazione del piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica.

2. Il Ministro della pubblica istruzione può disporre l'aggregazione anche di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di diverso ordine e tipo.

2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1 ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze previste dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, gli oneri di personale e di funzionamento che, ai sensi delle vigenti disposizioni, risultino a carico di più enti sono ripartiti sulla base di un'apposita convenzione da stipularsi tra il provveditore agli studi e gli enti territoriali interessati.

4. Il Ministro della pubblica istruzione detterà, nell'ambito dell'ordinanza che disciplina la mobilità del personale direttivo, apposite disposizioni per l'utilizzazione del personale direttivo già titolare degli istituti e scuole per i quali si procede all'aggregazione.

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