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Decreto legge 06.11.1989, n. 357

Norme in materia di reclutamento del personale della scuola. (G.U. 07.11.1989, n. 260)

Art. 23 -

1. Il personale docente degli istituti e scuole d'istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, appartenente a ruoli con situazione di soprannumerarietà può essere utilizzato anche in istituti e scuole di altro ordine o grado, per insegnamenti diversi da quello di titolarità per i quali sia fornito del titolo di studio prescritto.

2. I criteri e le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono definiti in sede di negoziazione decentrata nazionale.

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