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Decreto legge 06.11.1989, n. 357

Norme in materia di reclutamento del personale della scuola. (G.U. 07.11.1989, n. 260)

Art. 27 -

1. I posti relativi alle vacanze che sono state individuate nella tabella allegata al decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 20 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 60-bis dell'8 agosto 1989, per la sesta qualifica funzionale e per il profilo professionale di assistente amministrativo, con riguardo alle sedi di Milano e Torino, sono conferiti ai candidati compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari per titoli ed esami di accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, indetti ai sensi dell'ordinanza ministeriale 6 novembre 1984, purché le graduatorie stesse risultino approvate alla data del 31 dicembre 1988.

2. L'accettazione della nomina conferita ai sensi del comma 1 comporta il depennamento dalla graduatoria di merito dalla quale l'interessato proviene.

3. Ai fini di cui al comma 1 i provveditori agli studi delle sedi sopra indicate propongono al Ministero della pubblica istruzione la nomina di coloro che risultino utilmente collocati in graduatoria.

4. Il personale nominato ai sensi del presente articolo non può essere trasferito né distaccato o comandato o comunque utilizzato in sedi diverse da quelle indicate nel comma 1, ivi comprese quelle dei Gabinetti e delle Segreterie dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, prima che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio, salvo che per gravi motivi di incompatibilità.

5. I posti eventualmente non coperti in applicazione del presente articolo sono assegnati in base alla procedura di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica di cui al comma 1.

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