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Decreto legge 06.11.1989, n. 357

Norme in materia di reclutamento del personale della scuola. (G.U. 07.11.1989, n. 260)

Art. 28 -

1. [I docenti di educazione tecnica e di educazione fisica nella scuola media, i quali vengano a risultare in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche delle singole scuole, per effetto del riassetto organizzativo delle cattedre disposto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, non sono soggetti a trasferimento d'ufficio ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417] 7 .

2. [Per la copertura dei posti vacanti o disponibili nelle singole province, prima di procedere a nuove nomine anche di personale non di ruolo, sono annualmente utilizzati i docenti soprannumerari di cui al comma 1, sulla base di una graduatoria provinciale e secondo criteri e modalità da definirsi in sede di contrattazione decentrata nazionale] 8 .

3. Restano ferme le norme e le procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni.

7

Comma abrogato dall'art. 1, comma 75, L. 23.12.1996, n. 662.

8

Comma abrogato dall'art. 1, comma 75, L. 23.12.1996, n. 662.

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