Decreto legge 06.11.1989, n. 357
1. [I docenti di educazione tecnica e di educazione fisica nella scuola media, i quali vengano a risultare in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche delle singole scuole, per effetto del riassetto organizzativo delle cattedre disposto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, non sono soggetti a trasferimento d'ufficio ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417] 7 .
2. [Per la copertura dei posti vacanti o disponibili nelle singole province, prima di procedere a nuove nomine anche di personale non di ruolo, sono annualmente utilizzati i docenti soprannumerari di cui al comma 1, sulla base di una graduatoria provinciale e secondo criteri e modalità da definirsi in sede di contrattazione decentrata nazionale] 8 .
3. Restano ferme le norme e le procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni.
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