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Decreto legge 06.11.1989, n. 357

Norme in materia di reclutamento del personale della scuola. (G.U. 07.11.1989, n. 260)

Art. 28 bis -

1. Ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono ammessi ad apposite sessioni riservate di esami, da indire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da svolgere con le stesse modalità previste dall'articolo 11, comma 3, gli insegnanti della scuola materna e della scuola secondaria, non provvisti dalla prescritta abilitazione, che abbiano prestato il servizio d'insegnamento di cui allo stesso articolo 11, comma I, in qualità di supplenti nelle scuole materne autorizzate, ivi comprese le scuole della regione siciliana o, rispettivamente, negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, pareggiati o legalmente riconosciuti.

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