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Decreto legge 06.11.1989, n. 357

Norme in materia di reclutamento del personale della scuola. (G.U. 07.11.1989, n. 260)

Art. 29 -

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 26.000 milioni per l'anno 1989, in lire 28.500 milioni per l'anno 1990 ed in lire 31.800 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede:

a) quanto a lire 26.000 milioni per l'anno 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando per lire 6.000 milioni l'accantonamento «Norme in materia di reclutamento del personale della scuola» e per lire 20.000 milioni utilizzando parzialmente l'accantonamento «Provvedimenti in favore della scuola»;

b) quanto a lire 28.500 milioni per l'anno 1990, per lire 26.000 milioni a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1021, 1124 e 1505 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo e per lire 2.500 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, utilizzando parzialmente l'accantonamento: «Riforma della scuola elementare»;

c) quanto a lire 31.800 milioni a decorrere dall'anno 1991 a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1021, 1029, 1124 e 1505 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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