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Decreto legge 06.11.1989, n. 357

Norme in materia di reclutamento del personale della scuola. (G.U. 07.11.1989, n. 260)

Art. 3 -

1. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami di accesso ai ruoli del personale docente sono nominati, a seconda della competenza a curarne l'espletamento, dal sovrintendente scolastico regionale od interregionale ovvero dal provveditore agli studi.

2. Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi stessi.

3. La scelta è effettuata mediante sorteggio tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi.

4. Gli elenchi sono compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale; per il personale ispettivo e direttivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente, dai consigli scolastici provinciali.

5. L'inclusione negli elenchi è effettuata a domanda sulla base di specifici requisiti culturali, professionali e di servizio, determinati dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto. Possono presentare domanda anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non più di tre anni.

6. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.

7. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

8. Le commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite secondo modalità da definire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

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