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Decreto legge 06.11.1989, n. 357

Norme in materia di reclutamento del personale della scuola. (G.U. 07.11.1989, n. 260)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 4 - 3

1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. I predetti concorsi sono indetti a livello nazionale dal Ministro della pubblica istruzione con frequenza triennale. La determinazione dei posti è effettuata all'atto del conferimento delle nomine, in relazione al numero dei posti disponibili e vacanti che sia accertato per ciascuno dei tre anni per i quali il concorso è espletato.

3. I concorsi medesimi possono essere svolti in forma decentrata a cura di uno o più provveditori agli studi o sovrintendenti scolastici appositamente delegati.

4. Le commissioni giudicatrici si costituiscono in sottocommissioni quando il numero dei concorrenti sia superiore a duecento. Il presidente della commissione assicura il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

5. Le medesime commissioni giudicatrici sono presiedute da un direttore di ruolo o da un docente di ruolo che abbia espletato l'incarico di direzione per almeno cinque anni, ovvero da un docente della materia cui si riferisce il concorso con un'anzianità giuridica nel ruolo di almeno dieci anni.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami dispongono di 100

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