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Decreto legge 06.11.1989, n. 357

Norme in materia di reclutamento del personale della scuola. (G.U. 07.11.1989, n. 260)

Art. 5 -

1. È istituito il ruolo unico degli ispettori tecnici con una dotazione organica di seicentonovantasei unità.

2. Essi esercitano le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

3. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla ripartizione dei posti tra la scuola materna, elementare e secondaria, nell'ambito dell'Amministrazione centrale e di quella periferica e, relativamente alla scuola secondaria, alla suddivisione per settori disciplinari.

4. Per il reclutamento degli ispettori tecnici si applicano le disposizioni previste dagli articoli 37, 39, 40, 41, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 417.

5. I vincitori dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono assegnati agli uffici scolastici periferici e vi permangono per un periodo non inferiore a tre anni.

6. Agli ispettori tecnici appartenenti al ruolo unico istituito dal presente articolo si applicano le disposizioni di stato giuridico e di trattamento economico concernenti gli ispettori tecnici centrali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Sono soppressi i ruoli degli ispettori tecnici centrali e periferici.

8. Gli ispettori tecnici attualmente in servizio sono inquadrati nel ruolo unico di cui al comma 1 agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, agli effetti economici, dal 1° gennaio 1991. Gli ispettori tecnici provenienti dal ruolo degli ispettori tecnici periferici mantengono il trattamento

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