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Decreto legge 06.11.1989, n. 357

Norme in materia di reclutamento del personale della scuola. (G.U. 07.11.1989, n. 260)

Art. 6 -

1. L'accesso ai ruoli di coordinatore amministrativo ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il cinquanta per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale anche quando non vi sia disponibilità di posti. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministro della pubblica istruzione. Spetta ai provveditori agli studi determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi così indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi provveditori agli studi riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti.

4. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per soli titoli.

5. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità per i tre anni indicati nei relativi bandi.

6. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per ti

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