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Decreto legge 06.11.1989, n. 357

Norme in materia di reclutamento del personale della scuola. (G.U. 07.11.1989, n. 260)

Art. 8 -

1. Le graduatorie di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463, da compilare dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, hanno carattere permanente.

2. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie di cui al comma 1, con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione di nuovi titoli. [In prima applicazione l'integrazione delle graduatorie provinciali del personale docente avverrà alla scadenza del primo biennio] 4 .

3. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nella provincia in cui hanno presentato le relative domande di supplenza.

4. La precedenza assoluta di cui all'articolo 17 comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, si applica nell'ambito della provincia nelle cui graduatorie l'interessato si trovi inserito ai fini del conferimento delle supplenze annuali e temporanee.

5. La precedenza assoluta di cui al comma 3 opera dopo quella prevista dal comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246.

6. Le supplenze di durata annuale per la copertura di un numero di ore settimanali non superiore a sei sono conferite dal capo d'istituto sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto o scuola, sempre che si tratti di

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