Legge 07.08.1990, n. 241
Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo
1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Rubrica aggiunta dall'art. 21 della L. 11.02.2005, n. 15.
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