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Legge 07.08.1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (G.U. 18.08.1990, n. 192)

Capo IV bis - Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso 103

Art. 21 octies - Annullabilità del provvedimento

1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis. 104

103

Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14 della L. 11.02.2005, n. 15.

104

Testo del comma così modificato dall'art. 12 del DL n. 76 del 16.07.2020, conv. con modif. da L. 11.09.2020, n. 120.

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