Legge 07.08.1990, n. 241
Capo V - Accesso ai documenti amministrativi
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.
Articolo sostituito dall'art. 4 della L. 3.08.1999, n. 265. La rubrica è stata aggiunta dall'art. 21 della L. 11.02.2005, n. 15.
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