Legge 07.08.1990, n. 241
Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 31
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio, il domicilio digitale dell'amministrazione e la persona responsabile del procedimento; 32
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'art. 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; 33
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; 34
d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, èpossibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge.
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