Legge 26.04.1990, n. 86
1. L'articolo 357 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 357 - (Nozione del pubblico ufficiale). - Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi".
Allo scopo di offrire un quadro normativo di riferimento, utile per gli operatori scolastici che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale (es. dirigente, docenti, direttore amministrativo) o di incaricato di pubblico servizio (es. personale ata) , si riportano alcuni articoli del codice penale e del codice di procedura penale.
Codice penale
Art. 361 . Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.
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