Legge 26.04.1990, n. 86
1. L'articolo 358 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 358 - (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio). - Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".
Vedi nota all'art. 17.
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