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Convenzione 26.01.1990

Convenzione sui diritti del fanciullo firmata dall'Italia il 26.01.1990 e ratificata il 05.09.1991 in seguito ad autorizzazione disposta con la legge 27.05.1991, n. 176 pubblicata in G.U. 11.06.1991, n. 135.

Prima parte

Art. 14 -

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nello esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.

3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

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