IperTesto Unico IperTesto Unico

Convenzione 26.01.1990

Convenzione sui diritti del fanciullo firmata dall'Italia il 26.01.1990 e ratificata il 05.09.1991 in seguito ad autorizzazione disposta con la legge 27.05.1991, n. 176 pubblicata in G.U. 11.06.1991, n. 135.

Prima parte

Art. 17 -

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

a) Incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29;

b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed internazionali;

c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;

d) Incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;

e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.