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Convenzione 26.01.1990

Convenzione sui diritti del fanciullo firmata dall'Italia il 26.01.1990 e ratificata il 05.09.1991 in seguito ad autorizzazione disposta con la legge 27.05.1991, n. 176 pubblicata in G.U. 11.06.1991, n. 135.

Prima parte

Art. 31 -

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

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