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Convenzione 26.01.1990

Convenzione sui diritti del fanciullo firmata dall'Italia il 26.01.1990 e ratificata il 05.09.1991 in seguito ad autorizzazione disposta con la legge 27.05.1991, n. 176 pubblicata in G.U. 11.06.1991, n. 135.

Prima parte

Art. 32 -

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:

a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;

b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;

c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.

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