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Convenzione 26.01.1990

Convenzione sui diritti del fanciullo firmata dall'Italia il 26.01.1990 e ratificata il 05.09.1991 in seguito ad autorizzazione disposta con la legge 27.05.1991, n. 176 pubblicata in G.U. 11.06.1991, n. 135.

Prima parte

Art. 39 -

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale riinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

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