Legge 05.06.1990, n. 148
Riforma dell'ordinamento della scuola elementare. (G.U. 15.06.1990, n. 138)
1. Il Ministro della pubblica istruzione procede periodicamente alla verifica e all'eventuale adeguamento dei programmi didattici sulla base di sistematiche rilevazioni da effettuare avvalendosi degli ispettori tecnici e degli IRRSAE.
2. Sulle proposte di modifica il Ministro della pubblica istruzione acquisisce il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ne dà preventiva informazione alle competenti Commissioni parlamentari.
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