Legge 05.06.1990, n. 148
1. Al fine di favorire la realizzazione del nuovo ordinamento e di garantire la necessaria disponibilità di organico di cui all'articolo 4 i provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e presi gli opportuni contatti con gli enti locali, curano l'apprestamento delle condizioni di fattibilità della riforma, predisponendo un apposito piano.
2. Il piano, da redigersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve fondarsi sulla preliminare ricognizione delle risorse disponibili e sulla conseguente individuazione delle esigenze; sulla valutazione dell'andamento demografico e sui suoi effetti in ordine alla popolazione scolastica di ciascun circolo; sullo stato delle strutture e dei servizi e sulle possibilità di provvedere da parte degli enti locali interessati alle relative esigenze.
3. Compatibilmente con le capacità edilizie, sono operati opportuni accorpamenti di plessi e conseguente concentrazione di alunni nelle classi.
4. Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso dovrà essere superiore a venti, ad eccezione dei plessi ubicati nelle piccole isole e nelle zone di montagna, nelle quali le difficoltà di collegamento non consentano la possibilità di accorpamento o di trasporto degli alunni in altre scuole.
5. Al fine di assicurare la disponibilità necessaria di organico per l'attuazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 4 senza ulteriori oneri, i posti comunque attivati in ciascuna provincia all'atto della entrata in vigore della presente legge sono consolidati, per la utilizzazione secondo quanto previsto dai successivi commi, fino alla completa introduzione, su tutto il territorio nazionale, dei nuovi ordinamenti.
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