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Legge 05.06.1990, n. 148

Riforma dell'ordinamento della scuola elementare. (G.U. 15.06.1990, n. 138)

Art. 3 - Composizione delle classi.

1. Il numero di alunni in ciascuna classe non può essere superiore a venticinque, salvo il limite di venti per le classi che accolgano alunni portatori di handicap.

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