IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 05.06.1990, n. 148

Riforma dell'ordinamento della scuola elementare. (G.U. 15.06.1990, n. 138)

Art. 7 - Orario delle attività didattiche.

1. L'orario delle attività didattiche nella scuola elementare ha la durata di ventisette ore settimanali, elevabili fino ad un massimo di trenta ore in relazione a quanto previsto dal comma 7.

2. Per le classi terze, quarte e quinte l'adozione di un orario delle attività didattiche superiore alle ventisette ore settimanali, ma comunque entro il limite delle trenta ore, può essere disposta, oltre che in relazione a quanto previsto dal comma 7, anche per motivate esigenze didattiche ed in presenza delle necessarie condizioni organizzative, sempreché la scelta effettuata riguardi tutte le predette classi del plesso.

3. Dall'orario delle attività didattiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è escluso il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al trasporto.

4. Nell'organizzazione dell'orario settimanale, i criteri della programmazione dell'attività didattica devono, in ogni caso, rispettare una congrua ripartizione del tempo dedicato ai diversi ambiti disciplinari senza sacrificarne alcuno.

5. I consigli di circolo definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche scegliendo, sulla base delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento. fra le seguenti soluzioni:

a) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in sei giorni della settimana;

b) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in cinque giorni della settimana.

6. Fino alla predisposizione delle necessarie strutture e servizi è consentito adottare l'orario antimeridiano continuato in sei giorni della settimana.

7

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.