Legge 05.06.1990, n. 148
1. A decorrere dall'anno scolastico 1990-1991 potranno realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per gruppi di alunni di classi diverse, attività di arricchimento e di integrazione degli insegnamenti curriculari alle seguenti condizioni:
a) che l'orario complessivo settimanale di attività non superi le trentasette ore, ivi compreso il "tempo-mensa";
b) che vi siano le strutture, necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
c) che il numero degli alunni interessati non sia inferiore, di norma, a venti;
d) che la copertura dell'orario sia assicurata per l'intero anno con lo svolgimento da parte dei docenti contitolari delle classi cui il progetto si riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a quelle stabilite per l'orario settimanale di insegnamento, nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, o, nel caso di mancata disponibilità degli stessi, con la utilizzazione, limitata alle ore necessarie, di altro docente titolare del plesso o del circolo, tenuto al completamento dell'orario di insegnamento; ovvero, qualora non si verifichino dette condizioni, con l'utilizzazione di altro docente di ruolo disponibile nell'organico provinciale.
2. Le attività di tempo pieno di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820; potranno proseguire, entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989, alle seguenti condizioni:
a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
b) che l'orario settimanale, ivi compreso il tempo-mensa", sia stabilito in quaranta ore;
c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l'organizzazione didattic
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