Legge 08.06.1990, n. 142
Capo X- Organi del comune e della provincia
1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che la presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a sedici unità. 4
2.
( I commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dall'attuale comma 1, per effetto di quanto disposto dall'art. 11, comma 7, L. 3 agosto 1999, n. 265.)
3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
L'art. 1, comma 173, della legge 23.12.1996 n. 662, poi sostituito dall'art. 10, comma 4, del D.L. 31.12.1996 n. 669, conv. da legge 28.2.1997 n. 30, così stabilisce:
"Fino all'entrata in vigore d
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