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Legge 08.06.1990, n. 142

Ordinamento delle autonomie locali. (G.U. 12.06.1993, n. 135 - S.O.)

Capo X- Organi del comune e della provincia

Art. 33 - Composizione delle giunte.

1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che la presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a sedici unità. 4

2.

( I commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dall'attuale comma 1, per effetto di quanto disposto dall'art. 11, comma 7, L. 3 agosto 1999, n. 265.)

3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

4

L'art. 1, comma 173, della legge 23.12.1996 n. 662, poi sostituito dall'art. 10, comma 4, del D.L. 31.12.1996 n. 669, conv. da legge 28.2.1997 n. 30, così stabilisce:

"Fino all'entrata in vigore d

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