Legge 08.06.1990, n. 142
Capo X- Organi del comune e della provincia
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione [unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo] (Parole soppresse dall'art. 11, comma 9, L. 3 agosto 1999, n. 265.).
2-bis. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Lo statuto disciplina altresì i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori (Comma aggiunto dall'art. 11, comma 10, L. 3 agosto 1999, n. 265.).
3. [Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore] (Comma abrogato dall'art. 11, comma 11, L. 3 agosto 1999, n. 265.).
4. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
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