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Legge 08.06.1990, n. 142

Ordinamento delle autonomie locali. (G.U. 12.06.1993, n. 135 - S.O.)

Capo XII - Controllo sugli atti 5

Art. 41 - Comitato regionale di controllo.

1. Per l'esercizio del controllo di legittimità previsto dall'articolo 130 della Costituzione, è istituito, con decreto del presidente della giunta regionale regionale, il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province.

2. La legge regionale può articolare il comitato in sezioni per territorio o per materia, salvaguardando con forme opportune l'unitarietà di indirizzo.

3. A tal fine la regione, in collaborazione con gli uffici del comitato, cura la pubblicazione periodica delle principali decisioni del comitato regionale di controllo con le relative motivazioni di riferimento.

5

La materia del controllo sugli atti degli enti locali è stata profondamente rimaneggiata dalla legge 15 maggio 1997 n. 127, senza però pervenire ad un nuovo testo normativo organico.

Quindi, nella presente legge n. 142/1990 restano le norme sulla composizione e costituzione degli organismi di controllo, mentre le disposizioni sulle tipologie e sulle modalità del controllo si rinvengono nella citata legge n. 127/1997.

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