Legge 08.06.1990, n. 142
Capo XII - Controllo sugli atti 5
1. Per l'esercizio del controllo di legittimità previsto dall'articolo 130 della Costituzione, è istituito, con decreto del presidente della giunta regionale regionale, il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province.
2. La legge regionale può articolare il comitato in sezioni per territorio o per materia, salvaguardando con forme opportune l'unitarietà di indirizzo.
3. A tal fine la regione, in collaborazione con gli uffici del comitato, cura la pubblicazione periodica delle principali decisioni del comitato regionale di controllo con le relative motivazioni di riferimento.
La materia del controllo sugli atti degli enti locali è stata profondamente rimaneggiata dalla legge 15 maggio 1997 n. 127, senza però pervenire ad un nuovo testo normativo organico.
Quindi, nella presente legge n. 142/1990 restano le norme sulla composizione e costituzione degli organismi di controllo, mentre le disposizioni sulle tipologie e sulle modalità del controllo si rinvengono nella citata legge n. 127/1997.
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