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Legge 08.06.1990, n. 142

Ordinamento delle autonomie locali. (G.U. 12.06.1993, n. 135 - S.O.)

Capo XII - Controllo sugli atti 12

Art. 48 - Potere sostitutivo.

[1. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, il comitato regionale di controllo provvede a mezzo di un commissario. Il termine assegnato non può essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi d'urgenza.

2. Le modalità di esercizio del potere di cui al comma 1 sono regolate dalla legge regionale] (Articolo abrogato dall'art. 17, comma 31, L. 15 maggio 1997, n. 127.)

12

La materia del controllo sugli atti degli enti locali è stata profondamente rimaneggiata dalla legge 15 maggio 1997 n. 127, senza però pervenire ad un nuovo testo normativo organico.

Quindi, nella presente legge n. 142/1990 restano le norme sulla composizione e costituzione degli organismi di controllo, mentre le disposizioni sulle tipologie e sulle modalità del controllo si rinvengono nella citata legge n. 127/1997.

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