Legge 08.06.1990, n. 142
Capo XII - Controllo sugli atti 13
1. Salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti, alle unità sanitarie locali, ai consorzi, alle unioni di comuni e alle comunità montane si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i comuni e per le province.
La materia del controllo sugli atti degli enti locali è stata profondamente rimaneggiata dalla legge 15 maggio 1997 n. 127, senza però pervenire ad un nuovo testo normativo organico.
Quindi, nella presente legge n. 142/1990 restano le norme sulla composizione e costituzione degli organismi di controllo, mentre le disposizioni sulle tipologie e sulle modalità del controllo si rinvengono nella citata legge n. 127/1997.
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