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Legge 08.06.1990, n. 142

Ordinamento delle autonomie locali. (G.U. 12.06.1993, n. 135 - S.O.)

Capo XII - Controllo sugli atti 14

Art. 50 - Pareri obbligatori.

1. I pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali, sono espressi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, sempre che la legge non prescriva un termine minore.

2. Il termine, previa motivata comunicazione all'ente locale interessato da parte dell'amministrazione chiamata ad esprimere il parere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine originario.

3. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il termine prorogato, si prescinde dal parere.

14

La materia del controllo sugli atti degli enti locali è stata profondamente rimaneggiata dalla legge 15 maggio 1997 n. 127, senza però pervenire ad un nuovo testo normativo organico.

Quindi, nella presente legge n. 142/1990 restano le norme sulla composizione e costituzione degli organismi di controllo, mentre le disposizioni sulle tipologie e sulle modalità del controllo si rinvengono nella citata legge n. 127/1997.

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