Legge 08.06.1990, n. 142
Capo XIV - Finanza e contabilità
1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:
a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
6. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.
8. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle comunità montane la revis
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